×
Clicca per mostrare altri prodotti.
Nessun prodotto trovato.

Chi può usufruire dell’iva al 4% per nuova costruzione?

E’ possibile usufruire dell’iva agevolata al 4% per nuova costruzione o ampliamento per immobili non di lusso di cui alla legge Tupini anche effettuati da costruttori e non (anche in economia).

Allo stesso modo, possono godere dell’agevolazione fabbricati rurali a destinazione abitativa (voce 24, parte II, tabella DPR 633/72).

In questi casi l’IVA verrà ripartita come segue:

-        IVA al 4% su tutti i beni finiti ad esempio: sanitari, rubinetterie, vasche ecc.

-        IVA al 22% sugli altri beni: pavimenti e rivestimenti, accessori bagno e mobili

Per avere maggiori informazioni su quali prodotti sono identificati come beni finiti clicca qui

Come effettuare l’acquisto con IVA agevolata 4%

Per avere l'agevolazione dell'iva al 4% su Acquaclick.com è necessario seguire la seguente procedura:

- aggiungere i prodotti al carrello e cliccare su "Acquista ora"

- effettuare registrazione o login

- selezionare il metodo di pagamento "Bonifico bancario" tra quelli disponibili

- indicare nelle note dell'ordine che si desidera l'applicazione dell'IVA agevolata su questo ordine

- inviare la documentazione (elencata qui di seguito) via mail a info@acquaclick.com

La documentazione da voi allegata verrà esaminata e vi verrà inviata via mail la copia dell'ordine con iva agevolata.

L'ordine verrà messo in lavorazione nel momento in cui riceveremo l'accredito del pagamento.

L'ordine e la relativa fattura saranno intestati al nominativo indicato sulla pratica edilizia.

Il pagamento potrà poi essere effettuato con Bonifico bancario, carta di credito o paypal

 

Documentazione necessaria per l'IVA al 4%

- Autocertificazione per IVA al 4% CLICCA PER SCARICARE

- Copia della Carta di Identità e del codice fiscale in corso di validità

- Copia con protocollo del Permesso di Costruire (o SCIA, o altro titolo edilizio) rilasciato da Comune in corso di validità (la validità è di 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori)

 

La documentazione deve essere inviata via mail a info@acquaclick.com

 

Nuove costruzioni per applicazione iva agevolata 4%

In riferimento al n. 24, tabella A, parte II, allegata al D.P.R.  633/1972 istitutivo dell’IVA, l’IVA agevolata al 4% può essere applicata per la cessione di beni finiti per la costruzione di abitazioni non di lusso.

Nello specifico il punto indicato precisa quanto segue:

Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4% punto 24: “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984”.

Gli immobili che possono godere dell’agevolazione IVA al 4% sono i seguenti:

-Fabbricati elencati all’art. 13 della legge n. 408/1949 (c.d. “legge Tupini”): fabbricati composti o da sole unità abitative che non possiedono le caratteristiche “di lusso” (categorie catastali A1, A8, A9), oppure composti da abitazioni, uffici e negozi; in questo caso, come previsto dalla legge n. 1212/1967, devono ricorrere le seguenti condizioni: oltre il 50% della superficie totale dei piani fuori terra deve essere destinata ad abitazione non di lusso; non oltre il 25% della superficie totale dei piani fuori terra deve essere destinato a negozi (attività commerciali che prevedano un contatto diretto con il pubblico).

Nel caso in cui siano verificate le condizioni sopra indicate, non ha alcun rilievo il fatto che l’immobile sia adibito o meno a prima casa.

Per “casa di abitazione” si intende “ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea ad essere utilizzata ad alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari, a nulla rilevando la circostanza che la stessa sia abitata in via permanente o saltuaria” (Circ. Min. Finanze n. 14 del 17.04.1981).

Rientrano nelle “case di lusso” le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile; cat. A/8 – abitazioni in ville; cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

-Costruzioni rurali con destinazione abitativa: sono fabbricati a servizio del terreno oggetto dell’attività agricola e deve essere ad uso abitativo da parte del proprietario del terreno o degli addetti alla coltivazione. Devono inoltre ricorrere le condizioni previste dall’art. 9, comma 3, lett. c) ed e) D.L. n. 557 del 30.12.1993: il terreno deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq (3.000 mq se il terreno è ubicato in un comune montano) ed essere censito al catasto terreni con attribuzione del reddito agrario; il fabbricato non deve possedere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A9.

Ampliamento e completamento abitazioni

L’agevolazione IVA al 4% può essere applicata anche nel caso di ampliamento di edifici già costruiti o in corso di costruzione (incluse le opere di sopraelevazione dell’immobile).

La Risoluzione Ministeriale n. 400039 del 9 marzo 1985 del Ministero delle Finanze, si ribadisce che “gli ampliamenti di immobili agevolati soggiacciono alla stessa aliquota applicabile alla costruzione del bene ex novo, in quanto l’ampliamento deve considerarsi una nuova parziale costruzione”.

Di conseguenza, in presenza di un titolo abilitativo che a tale intervento faccia espresso riferimento e riguardante fabbricati di cui alla “legge Tupini” 2 luglio 1949 n. 408, art. 13 (a prescindere dal fatto che l’immobile abbia le caratteristiche di “prima” o “seconda” casa), alle relative cessioni di beni finiti deve applicarsi l’aliquota IVA ridotta al 4%.

Nel caso in cui l’intervento di ampliamento o sopraelevazione si sovrapponga ad un intervento di ristrutturazione, l’applicazione della corretta aliquota IVA deve essere effettuata sulla base della dichiarazione del cliente: il cliente potrà acquistare con IVA al 4% facendo riferimento all’ampliamento e con IVA al 10%, facendo riferimento all’intervento di restauro o ristrutturazione edilizia.

Login

Menù